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La CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA ILLEGITTIMA LA PROROGA DEL BLOCCO DEI PIGNORAMENTI CONTRO LE ASL: sentenza n. 236 del 24 novembre 2021

//La CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA ILLEGITTIMA LA PROROGA DEL BLOCCO DEI PIGNORAMENTI CONTRO LE ASL: sentenza n. 236 del 24 novembre 2021

Dopo tanta attività giudiziaria e anche mediatica sull’importante mortificazione della tutela dei diritti dei Cittadini che la norma, art. 117 comma 4 del D.L. 34/2020 determinava, il G.E. del Tribunale di Napoli Dott. Valerio Colandrea in una procedura di espropriazione presso terzi promossa dallo Studio Legale Mazzucchiello contro un importante nosocomio Napoletano per un credito, definitivo, da malasanità, dinanzi all’alternativa tra estinguere il procedimento in conseguenza della citata norma  o sollevarne il conflitto Costituzionale, ha sollevato l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 117 comma 4 del D.L. 34/2020 conv. con modifiche nella legge 77/2020 così come modificato dal (milleproroghe) D.L. 183/2020 conv. con modifiche nella legge 21/2021 (cioè la proroga al 31.12.2021) che è stata accolta dalla Consulta con la sentenza n. 236 emessa il 24.11.2021 con cui è stata dichiarata illegittima la proroga disposta fino al 31.12.2021 e di cui già si sapeva, peraltro, che era in procinto di essere ulteriormente prorogato.

In altri termini la Consulta ha dichiarato sì “tollerabile” Costituzionalmente l’originario blocco dei pignoramenti contro ASL e Aziende Sanitarie ex art. 117 comma 4° del D.L. 34/2020 fino al 31.12. 2020 per consentire loro di far fronte con tutte le risorse disponibili alla pandemia da Covid-19 appena esplosa ma ha poi giudicato sproporzionata,  e lesiva del principio della parità delle parti ex art. 111 della Carta Costituzionale, la proroga a tutto il 2021 dichiarando Incostituzionale l’art. co. 8 del D.L. 183/2020 cd. milleproroghe conv. con modifiche nella legge 26/2021.

E’ mancata cioè una tutela alternativa sostanziale dei creditori, includendo tra essi sia i creditori da malasanità sia gli operatori economici da ciò penalizzati con rischio di esclusione dal mercato, riversando su essi creditori ogni conseguenza, senza alcuna previsione di tutela e violando così anche il diritto alla difesa giurisdizionale ex art. 24 della Carta.

La questione era già stata sollevata dall’Associazione Valore Uomo, con lettera aperta al Ministro dell’Economia dell’epoca Prof. Roberto Gualtieri ripresa da vari quotidiani di rilievo nazionale.

Si era posto in evidenza come quella norma stesse ripercorrendo le orme dell’art. 51 della Legge 220/2010 che aveva disposto il medesimo blocco, anch’ esso inizialmente a tempo e poi prorogato più volte finchè non intervenne la sentenza n. 186/2013 della Consulta a porre un freno definitivo alle varie proroghe, guarda caso anch’essa emessa a seguito di rimessione ad essa Consulta da parte di altro Magistrato napoletano, il Dott. Antonio Lepre.

In quella lettera aperta si era segnalato come il citato D.L. mortificasse non solo il legittimo diritto delle vittime della malasanità ad ottenere la soddisfazione del proprio credito risarcitorio dopo tanti anni di lunghissimi giudizi di vari gradi ma quanto compromettesse anche la competitività di tanti imprenditori sanitari (Cliniche, laboratori diagnostici, Fornitori di materiale sanitario, Fornitori di servizi di pulizie, etc etc) non consentendo loro di poter ottenere regolarmente il pagamento dei loro crediti.

La Consulta, con la sentenza del 24 novembre scorso, si è pronunciata proprio sul sacrificio che la norma imponeva a queste due categorie di legittimati attivi spazzandola finalmente via.

Adesso l’auspicio è che il Governo non trovi altra strada per eludere il disposto della Corte Costituzionale.

 

La Redazione.

sentenza 236-2021 incostituzionale la proroga del blocco azioni esecutive contro le ASL